Come indicato dalla pagina ufficiale dell’Agenzia delle Entrate (link diretto qui):

A partire dalle operazioni poste in essere dal 2014, gli intermediari finanziari devono comunicare (limitatamente alle operazioni oggetto di registrazione ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Dlgs 231/2007), i dati analitici dei trasferimenti da o verso l’estero, di importo pari o superiore a euro 15.000, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, con i mezzi di pagamento indicati nell’articolo 1, comma 2, lettera i), del Dlgs 231/2007 (gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi), eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate.

SOGGETTI OBBLIGATI (Provvedimento+105953_2014+dell_8+agosto+2014)

Sono obbligati alla comunicazione TUTTI GLI INTERMEDIARI FINANZIARI tenuti all’archivio Unico informatico

DECRETO 231/2007 Art. 11. Intermediari  finanziari  e  altri   soggetti   esercenti   attivita’ finanziaria

  1. Ai fini del presente  decreto  per  intermediari  finanziari  si intendono:  

    a) le banche;  

    b) Poste italiane S.p.A.;  

    c) gli istituti di moneta elettronica;  

    c-bis) gli istituti di pagamento;  

    d) le societa’ di intermediazione mobiliare (SIM);  

    e) le societa’ di gestione del risparmio (SGR);  

    f) le societa’ di investimento a capitale variabile (SICAV);  

    g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami  di cui all’articolo 2, comma 1, del CAP;  

    h) gli agenti di cambio;  

    i) le societa’  che  svolgono  il  servizio  di  riscossione  dei tributi;  

    m) gli intermediari finanziari  iscritti  nell'((albo))  previsto dall’articolo 106 del TUB;  

    ((m-bis) le societa’ fiduciarie di cui all’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;))      

    n) le succursali insediate in Italia dei soggetti  indicati  alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;  

    o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.  

 

  2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresi’:  

    a) le societa’ fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939,  n. 1966 ((ad eccezione di quelle di cui all’articolo 199,

comma  2,  del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)); (9)  

    ((b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;))  

    ((c) i soggetti che esercitano professionalmente  l’attivita’  di cambiavalute, consistente nella negoziazione a  pronti  di 

mezzi  di pagamento in valuta;))  

 

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

 – operazioni intercorse con l’estero  per  le  quali  sono  tenuti  agli  obblighi  di  registrazione in AUI (Archivio Unico Informatico)

–  di  importo  pari  o  superiore a 15.000 euro (anche operazioni frazionate)

–  anno 2014

–  Elenco Causali (tra parentesi il codice causale)

                AA=BONIFICI DA E PER L’ESTERO

                72=ACCREDITO O INCASSO PER UTILIZZO DI  CREDITO  DOCUMENTARIO  DA ESTERO

                44=ADDEBITO  O  PAGAMENTO  PER UTILIZZO  CREDITO  DOCUMENTARIO SU ESTERO

                BQ=PAGAMENTO  RIMESSE DOCUMENTATE DA E PER L’ESTERO

                BP=INCASSO RIMESSE DOCUMENTATE DA O PER L’ESTERO

 

Non risulta obbligatoria la comunicazione in assenza di dati da comunicare.

SCADENZA

Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. 96634/2015 (scaricabile qui)

La comunicazione dei dati 2014 deve essere effettuata ENTRO il 21 SETTEMBRE 2015

 

NUOVO PROGRAMMA MO.FI. Comunicazione MOnitoraggio FIscale

Abbiamo creato un nuovo programma che permetterà di leggere i dati direttamente dall’Archivio Unico Informatico (oppure di importare i dati da una fonte esterna) e creare la comunicazione come richiesto dai tracciati specifici.

Il programma permette di selezionare agilmente le operazioni rilevate in AUI, verificarle e modificare eventualmente dati incompleti o non corretti e generare la comunicazione che dovrà poi essere controllata con apposito programma SID – Gestione Flussi Monitoraggio Fiscale

Il programma è scaricabile nella sezione Download oppure direttamente cliccando qui

 

Potranno essere utili anche il Manuale Utente e il foglio excel creato appositamente per l’utilizzo di SID – Gestioni Flussi Monitoraggio Fiscale:

Manuale Utente MOFI

Foglio Excel di Aiuto per il lancio di SID: SIDMofi_Aiuto.xls

 

GARANZIA

E’ possibile scaricare la DEMO (sezione a destra) e usare il programma gratuitamente per 30 giorni, senza limitazioni. I dati registrati nella versione demo non vengono persi al momento dell’acquisto della licenza effettiva.