13 Ottobre, 2014

Provvedimento 105953 8 agosto 2014 

COMUNICAZIONE PEC PROFEESSIONISTI E ALTRI SOGGETTI

 

Gentili Clienti,

come noto in data 8 Agosto 2014 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento 105953 (testo completo)

 Disposizioni  di  attuazione  dell’articolo  2  del  decreto-legge  28  giugno  1990,  n.  167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall’articolo 9,  comma  1,  lettera  b),  della  legge  6  agosto  2013,  n.  97,  riguardanti  le  modalità  e  i termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui   rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari.

 In sintesi, viene rivista la normativa per il MONITORAGGIO FISCALE, e per i dati dal 2014 in avanti si dovrà usare SID per le comunicazioni annuali (pagina ufficiale)

 

Oltre alle novità riguardanti il MONITORAGGIO FISCALE, il provvedimento in oggetto prevede che TUTTI I SOGGETTI obbligati alla normativa antiriciclaggio (Decreto 231, artt 11, 12, 13, 14 – Qui il dettaglio) siano obbligati:

1) a comunicare il proprio indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all’Agenzia Delle Entrate

2) a rispondere ad eventuali richieste di indagine finanziaria riguardante i titolari effettivi delle operazioni intercorse con l’estero o rapporti ad esse collegati.

 

All’articolo 6 del Provvedimento viene indicato COME comunicare la PEC per i soggetti obbligati:

 

6.2 Entro il 31 ottobre 2014, i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231  comunicano  all’Agenzia  delle  Entrate,  per l’inserimento  delle  caselle  di  posta  elettronica  certificata  nel  registro  degli  indirizzi elettronici di cui al punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005, il proprio indirizzo di PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisco on line, secondo quando specificato nel decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322  e  nel  decreto  31  luglio  1998  e successive  modificazioni,  nonché  nei  relativi  allegati.  La  comunicazione  della  casella  di posta  elettronica  certificata  è  effettuata  utilizzando  il  tracciato  di  cui  all’allegato  n.  5  del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2005.

 

In sostanza è possibile utilizzare il nostro programma gratuito COMUPEC.

 

Essendo il tracciato del 2005 evidentemente non adeguato alla definizione dei nuovi soggetti , abbiamo chiesto dettagli all’Agenzia delle Entrate: ci hanno promesso dei chiarimenti  che ad oggi non abbiamo ancora letto.

 

Ci è stata però fornita una indicazione importante:

 

I SOGGETTI IL CUI INDIRIZZO PEC E’ GIA’ PRESENTE NELL’ARCHIVIO

INI-PEC del Ministero dello Sviluppo Economico (sito ufficiale)

NON DEVONO FARE ULTERIORI COMUNICAZIONI.

 

Come previsto dal Decreto 19 Marzo 2013 (Articolo 4 e 5) il caricamento iniziale dei dati in questo elenco è stato e rimane a carico degli Ordini Professionali  per i professionisti  e di InfoCamere per le Imprese.

 

Vi consigliamo quindi di cercare il vostro indirizzo PEC utilizzando le pagine di ricerca del sito:

Ricerca Professionisti

Ricerca Imprese

 e comunicare la PEC con ComuPEC solo se ASSENTI.

 

Ricordiamo che la scadenza per la comunicazione è il 31 OTTOBRE 2014.

 

Rimaniamo comunque in attesa dei chiarimenti promessi dall’Agenzia Delle Entrate.