La legge 181/08 e il decreto 143/08 impongono la creazione di un FONDO UNICO GIUSTIZA da alimentare – in sintesi – con tutte le somme di danaro provenienti da provvedimenti di sequestro giudiziario, anche preventivo.
La gestione di tale fondo è stata affidata ad EQUITALIA SPA, la quale dovrà provvedere al censimento dei rapporti esistenti, la creazione di una anagrafe e la successiva gestione.
Per poter censire i rapporti e creare l’anagrafe apposita gli intermediari finanziari sono tenuti a COMUNICARE AD EQUITALIA – tramiteENTRATEL – I RAPPORTI IN ESSERE.
Come ufficialmente dichiarato da Equitalia (vedi allegato) la comunicazione deve essere fatta MENSILMENTE e ANCHE IN ASSENZA DI RAPPORTI.
SCADENZA
La scadenza della prima comunicazione era il 28 Febbraio 2009.
Successivamente, la comunicazione deve essere eseguita con CADENZA MENSILE.
SANZIONI
Legge 28 Gennaio 2009, n. 2 – Articolo 27 – Comma 21-Ter
21-ter. All’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente:
«3-bis. In caso di omessa intestazione ovvero di mancata trasmissione delle relative informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero dell’economia e delle finanze applica nei riguardi della societa’ Poste italiane S.p.A., delle banche e degli altri operatori finanziari autori dell’illecito una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con riferimento all’ammontare delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo per le quali risulta omessa l’intestazione ovvero la trasmissione delle relative informazioni. Il Ministero dell’economia e delle finanze verifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della societa’ Poste italiane S.p.A, delle banche e degli altri operatori finanziari, anche avvalendosi del Corpo della guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri previsti dalle leggi in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto»;
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 – Articolo 1 – Comma 1 – Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette
1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa puo’ essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
PROGRAMMA CORFU (COmunicazione Rapporti Fondo Unico giustizia)
Questo programma permette di creare in modo veloce e pratico la comunicazione (da spedire con ENTRATEL).
Per diminuire al massimo il tempo da dedicare a queste incombenze abbiamo creato un collegamento automatico tra il programma CORA e il programma CORFU:
dopo la creazione della comunicazione CORA, se presente CORFU viene chiesta conferma della creazione anche di questa comunicazione.
In pratica con un solo click si adempie anche a questa nuova normativa.