ARI AntiRiciclaggio per Immobiliari GUARDA IL VIDEO DI PRESENTAZIONE Il programma nasce con lo scopo di semplificare il più possibile le diverse fasi previste dalla normativa antiriciclaggio (decreto 231/2007) 1) ADEGUATA VERIFICA ANAGRAFICHE             per ogni anagrafica è possibile con un semplice click:             – stampare la dichiarazione sul TITOLARE EFFETTIVO ai sensi dell’art. 21 da far firmare al cliente             – stampare l’ANALISI DEL RISCHIO da conservare             – verificare le liste ANTITERRORISMO sui tre siti indicati da Banca d’Italia e creare un documento pdf che attesti l’esecuzione della ricerca, come richiesto dall’art. 20 2) REGISTRAZIONE ARCHIVIO AUI    Il programma crea l’archivio Unico Informatico rispettando i vincoli previsti dall’art. 36.   SICUREZZA Ogni archivio è protetto da password, gestita dal singolo utente. Non sono permesse operazioni (nemmeno di utilità) su archivi di cui non si conosce la password. Il salvataggio dei dati viene fatto tramite criptazione dei dati stessi per il massimo della sicurezza anche nelle eventuali comunicazioni via email. SEMPLICITA’ I nostri programmi sono strutturati in modo che il cliente sia estremamente facilitato e guidato nella compilazione dei dati obbligatori. L’interfaccia è volutamente la stessa per tutte le applicazioni affinchè il passaggio e il completamento delle registrazioni tra un programma e l’altro sia veramente molto semplice. COMPLETEZZA  È garantita  la piena conformità agli standards tecnici imposti dalla norma e continuamente aggiornato ad eventuali modifiche legislative. GARANZIA E’ possibile scaricare la DEMO (sezione a destra) e usare il programma gratuitamente per 30 giorni, senza limitazioni. I dati registrati nella versione demo non vengono persi al momento dell’acquisto della licenza effettiva. SANZIONI Decreto 56 del 20 febbraio 2004 – Articolo 7 Mancata segnalazione operazione sospetta 2. La violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 e’ punita con una sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 per cento al 30 per cento dell’importo dell’operazione. Mancata registrazione 4. I soggetti indicati nell’articolo 2 che violano gli obblighi informativi previsti dall’articolo 3, comma 4, della legge antiriciclaggio e dall’articolo 8, comma 6, del presente decreto, gli obblighi di segnalazione di dati previsti nell’articolo 5, comma 10, della legge antiriciclaggio, nell’articolo 5 comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonche’ nelle rispettive disposizioni di attuazione, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 25.000.