A.R.C.O. AntiRiciclaggio Completo per Operatori NON Finanziari e Professionisti (singoli o Studi Associati)
Elenco Operatori Non Finanziari:
DECRETO 231/2007 – Art. 14 (aggiornato dal D.Lgs 90/2017)
Altri soggetti
1. Ai fini del presente decreto per “altri soggetti” si intendono gli operatori che svolgono le attivita’ di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attivita’ specificatamente richieste dalla norme a fianco di esse riportate:
a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all’articolo 115 del TULPS;
b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza dellalicenza di cui all’articolo 134 del TULPS;
c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l’impiego di guardie particolari giurate, in presenzadell’iscrizione nell’albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, di cuialla legge 6 giugno 1974, n. 298;
d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonche’ al requisito di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 1998, n. 30;
((e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell’economia e delle finanze
((e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazioneistantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato));
f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell’iscrizione nell’apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.
UN PROGRAMMA UNICO PER TUTTA LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (AUI E ADEGUATA VERIFICA)
Il programma nasce con lo scopo di semplificare il più possibile le diverse fasi previste dalla normativa antiriciclaggio (decreto 231/2007)
1) ADEGUATA VERIFICA ANAGRAFICHE
per ogni anagrafica è possibile con un semplice click:
– stampare la dichiarazione sul TITOLARE EFFETTIVO ai sensi dell’art. 21 da far firmare al cliente
– stampare l’ANALISI DEL RISCHIO da conservare
– verificare le liste ANTITERRORISMO sui tre siti indicati da Banca d’Italia e creare un documento pdf che attesti l’esecuzione della ricerca, come richiesto dall’art. 20
2) CONSERVAZIONE DEI DATI (EX REGISTRAZIONE ARCHIVIO AUI)
Il programma prevede la possibilità di conservare i dati richiesti dal decreto 90/2017 (gli stessi dell’Ex archivio AUI)
SICUREZZA
Ogni archivio è protetto da password, gestita dal singolo utente. Non sono permesse operazioni (nemmeno di utilità) su archivi di cui non si conosce la password.
Il salvataggio dei dati viene fatto tramite criptazione dei dati stessi per il massimo della sicurezza anche nelle eventuali comunicazioni via email.
SEMPLICITA’
I nostri programmi sono strutturati in modo che il cliente sia estremamente facilitato e guidato nella compilazione dei dati obbligatori. L’interfaccia è volutamente la stessa per tutte le applicazioni affinchè il passaggio e il completamento delle registrazioni tra un programma e l’altro sia veramente molto semplice.
COMPLETEZZA
È garantita la piena conformità agli standards tecnici imposti dalla norma e continuamente aggiornato ad eventuali modifiche legislative.
GARANZIA
E’ possibile scaricare la DEMO (sezione a destra) e usare il programma gratuitamente per 30 giorni, senza limitazioni. I dati registrati nella versione demo non vengono persi al momento dell’acquisto della licenza effettiva.
SANZIONI
Decreto 56 del 20 febbraio 2004 – Articolo 7
Mancata segnalazione operazione sospetta
2. La violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 e’ punita con una sanzione pecuniaria amministrativa dal 3 per cento al 30 per cento dell’importo dell’operazione.
Mancata registrazione
4. I soggetti indicati nell’articolo 2 che violano gli obblighi informativi previsti dall’articolo 3, comma 4, della legge antiriciclaggio e dall’articolo 8, comma 6, del presente decreto, gli obblighi di segnalazione di dati previsti nell’articolo 5, comma 10, della legge antiriciclaggio, nell’articolo 5 comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, nonche’ nelle rispettive disposizioni di attuazione, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 25.000.