RIFERIMENTI NORMATIVI

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SANZIONI PER MANCATO INVIO DELLE COMUNICAZIONI:

Violazione degli obblighi degli operatori finanziari

In vigore dal 01/01/2016

Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 15

1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell’articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell’esercizio dei poteri inerenti all’accertamento delle imposte dirette o dell’imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 21.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione e’ ridotta alla meta’ se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.

1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle societa’ ed enti di assicurazione e alle societa’ ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita’ di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonche’ all’Ente poste italiane.

3. Si presume che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della banca, societa’ o ente.

4. All’irrogazione delle sanzioni provvede l’ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta.

 

 

HOLDING

NOVEMBRE 2018 – NUOVA DEFINIZIONE DI HOLDING NON FINANZIARIA

Da Novembre 2018, con la pubblicazione della Direttiva 2016/1164 (cd Direttiva ATAD 1) sono cambiati i termini per la definizione di “società di partecipazione non finanziaria”: di fatto, rispetto al decreto 141/2010, art. 10 comma 10, è stato eliminato il secondo  parametro relativo ai ricavi: basta quindi che una holding detenga più del 50% dell’attivo patrimoniale in partecipazioni  per essere considerata soggetto obbligato.

Questa nuova definizione ha riflessi sul trattamento fiscale e sulla obbligatorietà della comunicazione Anagrafe Rapporti. Trovate maggiori dettagli in questo articolo di EuroConference di novembre 2018

 

DECRETO LEGGE 141/2010

Dopo l’abolizione dell’elenco ex ART.113 Il Decreto Legislativo 141/2010 all’art.10 ha previsto che, per le società finanziarie  non  operanti  verso  il  pubblico,  gli  obblighi  di  comunicazione  mensile permangono  alle  seguenti condizioni:

“Gli obblighi comunicativi di cui all’articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605,

permangono  nei  confronti  dei  soggetti  che,  [..],  esercitano  in  via  prevalente,  non  nei  confronti  del  pubblico,  le  attività di  assunzione  e  gestione  di  partecipazione,  di  concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma,  di  prestiti  obbligazionari  e  di  rilascio  di  garanzie.

L’esercizio in via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due  esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:

a) l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50  per cento del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;

b)  l’ammontare  complessivo  dei  ricavi  prodotti  dagli  elementi  dell’attivo  di  cui  alla  lettera  a),  dei  ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi

 

CHIARIMENTO DEL 17 FEBBRAIO 2014

In sostanza, mentre la Holding nascente dopo il 2010 ha la facoltà di attendere che l’obbligo [di invio delle comunicazioni] risulti dalla prevalenza dell’aspetto finanziario della propria attività riportato nei primi 2 bilanci che redigerà,

la Holding operante ante 2010, che è già sottoposta agli obblighi di comunicazione in virtù della tipologia di attività (es. finanziamenti a terzi)

deve aspettare i 2 bilanci per la ragione contraria cioè per poter dire di essere esclusa

 

 

CESSAZIONE COMUNICAZIONI: Risposta Agenzia delle Entrate del 18 Luglio 2013

Se l’operatore finanziario matura entrambi i requisiti previsti dall’art.10 comma 10 del dlgs 141/2010 che consentono l’esclusione dall’obbligo di comunicazione, deve innanzitutto rendercelo noto, anche autocertificando tale situazione, con lettera raccomandata AR o e-mail con allegato .pdf in cui sia leggibile la firma di chi sottoscrive, legale rappresentante o altro soggetto con poteri di firma.

Le istanze relative alla procedura di aggiornamento dei dati, vanno presentate all’Ufficio Basi dati e strumenti di analisi – Settore Analisi e Strategie – della Direzione Centrale Accertamento. Le istanze, alternativamente, possono essere presentate:

  • via posta ordinaria, Raccomandata AR, all’indirizzo: via Cristoforo Colombo n. 426 – 00145 – Roma
  • via e-mail, con istanza a firma leggibile allegata in formato .pdf , all’indirizzo dc.acc.ubd@agenziaentrate.it

A questo punto si potrà procedere alla chiusura dei rapporti comunicati all’Archivio dei rapporti finanziari e alla chiusura della PEC per le indagini finanziarie.

Preso atto dello status che consente l’interruzione degli adempimenti, questo Ufficio attenderà che sia inviata la comunicazione di chiusura dell’indirizzo PEC  (programma ComuREI)

caratterizzata da:

         1. data di cessazione dell’attività finanziaria,

         2. indicazione del luogo di tenuta delle scritture contabili

per rimuovere definitivamente l’operatore dal registro elettronico degli indirizzi di cui al punto 7 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005.

 

RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI