PROFILO è il programma che completa la gestione della normativa Antiriciclaggio di Star Infostudio, specifico per la documentazione richiesta ai fini della ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (dlgs 231/2007)
Principali funzioni:
- Inserimento dati anagrafici dei soggetti (esportabili poi nel programma di gestione AUI)
- Definizione dei collegamenti con Firmatati/Procuratori e/o Titolari effettivi
- Stampa automatica in formato PDF dei seguenti documenti:
- Dichiarazione Persona Fisica
- Dichiarazione Persona Giuridica
- Dichiarazione Procuratore
- Scheda Analisi del Rischio Cliente
- Informativa Privacy
- Tabelle preimpostate sulla base delle Linee Guida dei Dottori Commercialisti, personalizzabili
- Lista di controllo dei documenti nel “Fascicolo Cliente”
- Lista di controllo delle Anomalie per Cliente e per Operazione
- Possibilità di personalizzazione delle stampe (su carta intestata del cliente)
- Archiviazione automatica dei documenti creati
- Collegamento automatico a:
- BLUE – Interrogazione Black List Antiterrorismo
- GAIA – Gestione Archivio Informatico Antiriciclaggio
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA – APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO
Il D.lgs 231/2007 e successive modifiche impone l’adeguata verifica della clientela ai soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio.
Cosa significa: i soggetti elencati nel D.lgs 231/2007 devono identificare la nuova clientela e quella già acquisita fino a dicembre 2007 (data di entrata in vigore del D.lgs) profilandone il “rischio di riciclaggio”
Quando si effettua: l’adeguata verifica per la nuova clientela avviene contestualmente all’operazione che si sta concludendo, mentre per la clientela già acquisita avviene al primo contatto utile
Art. 15. INTERMEDIARI FINANZIARI
Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attivita’ finanziaria
1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attivita’ finanziaria di cui all’articolo 11 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attivita’ istituzionale o professionale degli stessi ed, in particolare, nei seguenti casi:
a) quando instaurano un rapporto continuativo;
b) quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con piu’ operazioni che appaiono collegate o frazionate;
c) quando vi e’ sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
d) quando vi sono dubbi sulla veridicita’ o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.
2. Gli intermediari, nell’ambito della loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni che appaiono collegate.
3. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresi’ nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica e le Poste Italiane S.p.A. agiscano da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.
4. Gli agenti in attivita’ finanziaria di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.
Art. 16. PROFESSIONISTI
Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte dei professionisti e dei revisori contabili
1. I professionisti di cui all’articolo 12 osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attivita’ professionale in forma individuale, associata o societaria, nei seguenti casi:
a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilita’ di valore pari o superiore a 15.000 euro;
b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con piu’ operazioni che appaiono collegate o frazionate;
c) tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini dell’obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di societa’, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un’operazione di valore non determinabile;
d) quando vi e’ sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
e) quando vi sono dubbi sulla veridicita’ o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini del-l’identificazione di un cliente.
2. I revisori contabili di cui all’articolo 13 osservano gli obblighi di identificazione del cliente e di verifica dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attivita’ professionale in forma individuale, associata o societaria, nei casi indicati alle lettere a), d) ed e) del comma 1.
Art. 17. ALTRI SOGGETTI (OPERATORI NON FINANZIARI)
Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di altri soggetti
1. I soggetti di cui all’articolo 14, comma 1, lettere a), b), c)
ed f), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento dell’attivita’ professionale, nei seguenti casi:
a) quando instaurano un rapporto continuativo o e’ conferito dal cliente l’incarico a svolgere una prestazione professionale;
b) quando eseguono operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con piu’ operazioni che appaiono collegate o frazionate;
c) quando vi e’ sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
d) quando vi sono dubbi sulla veridicita’ o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini del-l’identificazione di un cliente.
Art. 18. CONTENUTO DEGLI OBBLIGHI
Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela
1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attivita’:
a) identificare il cliente e verificarne l’identita’ sulla base
di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile eindipendente;
b) identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identita’;
c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
in cosa consiste: occorre profilare
1) LA RISCHIOSITA’ DEL CLIENTE sulla base di 4 parametri: (ART. 20)
a) Natura giuridica (persona fisica o giuridica)
b) Prevalente attività svolta ( normale, particolare o anomala)
c) Comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale (se collaborativo o reticente, assenza del cliente, mancanza di rapporti diretti col cliente)
d) Area geografica di residenza o della sede del cliente (se in uno stato che ha un’adeguata normativa sulla prevenzione del riciclaggio oppure no)
2) LA RISCHIOSITA’ DELL’OPERAZIONE sulla base di 6 parametri: (ART. 20)
a) Tipologia dell’operazione (ordinaria,straordinaria,compatibile con le dimensioni del cliente)
b) Modalità di svolgimento delle operazioni (se tramite banche o tramite privati; mezzi di pagamento utilizzati)
c) Ammontare dell’operazione (basso; medio; alto)
d) Frequenza dell’operazione e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale (occasionale; poco frequente; frequente)
e) Ragionevolezza dell’operazione in rapporto all’attività svolta dal cliente (congruità o meno con la situazione patrimoniale della società)
f) Area geografica di destinazione dell’ operazione (se un Paese con un’adeguata normativa sulla prevenzione del riciclaggio)
Art. 20. Approccio basato sul rischio
1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorita’ competenti di cui all’articolo 7, ovvero agli ordini professionali di cui all’articolo 8, che la portata delle misure adottate e’ adeguata all’entita’ del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggetti osservano le istruzioni di cui all’articolo 7, comma 2, nonche’ i seguenti criteri generali:
a) con riferimento al cliente:
1) natura giuridica;
2) prevalente attivita’ svolta;
3) comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
b) con riferimento all’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:
1) tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2) modalita’ di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3) ammontare;
4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5) ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all’attivita’ svolta dal cliente;
6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo.
Come si effettua: l’adeguata verifica si effettua in 3 modi: ordinaria, rafforzata, semplificata
Art. 22.Modalita’
1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi clienti, nonche’ previa valutazione del rischio presente, alla clientela gia’ acquisita.
1) ADEGUATA VERIFICA ORDINARIA (art 16)
a) Identificare e verificare l’identità del cliente e del potere di rappresentanza in caso di società
b) Identificare e verificare l’identità del titolare effettivo (chi possiede almeno il 25% dell’azienda)
c) Ottenere informazioni sullo scopo dell’operazione
d) Effettuare un controllo costante per tutta la durata del rapporto/prestazione
e) Registrare e conservare le informazioni e la documentazione acquisita
2) ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA (art 28)
a) Identificare e verificare l’identità del cliente tramite documenti o informazioni supplementari
b) Identificare e verificare l’identità del titolare effettivo con documenti
c) Ottenere informazioni sullo scopo dell’operazione in maniera più rigorosa
d) Effettuare un controllo costante per tutta la durata del rapporto/prestazione con una frequenza maggiore rispetto all’ordinario
e) Registrare e conservare le informazioni e la documentazione acquisita
f) Se il cliente non è fisicamente presente, verificare che il primo pagamento dell’operazione sia fatto tramite conto intestato al cliente presso un istituto di credito
3) ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA (art 25): si applica se
a) Il soggetto da identificare è obbligato alla normativa antiriciclaggio (es. banche, SIM, SGR, agenti di cambio, ecc.) o è un ufficio della Pubblica Amministrazione
b) L’oggetto della prestazione è uno specifico prodotto finanziario (si veda art. 25 comma 6 del D.lgs 231/2007) con scarso rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, autorizzato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze (es. polizze assicurative sulla vita il cui premio annuale non superi i 1.000 € o il cui premio unico non superi i 2.500 € o forme pensionistiche complementari)
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE
I soggetti obbligati all’adeguata verifica della clientela, ai sensi del D.lgs 231/2007, devono registrare e conservare i documenti che identificano il cliente e il titolare effettivo per 10 anni dalla chiusura di un rapporto continuativo o dalla fine di una prestazione professionale
SANZIONI
Chi è tenuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela e non li adempie, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 €.