Chiarimenti Normativa Antiriciclaggio
25 GENNAIO 2008
Riteniamo utile fare il punto della situazione sulla normativa Antiriciclaggio, riepilogando le informazioni che abbiamo in questo momento.
Come tutti ormai saprete, il Decreto 231/2007 pubblicato in Gazzetta Ufficiale N. 290 del 14/12/2007 ha apportato non poche modifiche alla normativa Antiriciclaggio.
Riportiamo le più importanti:
1) SOGLIA DI IDENTIFICAZIONE/REGISTRAZIONE
Passa da 12.500 Euro a 15.000 Euro
2) SOGLIA LIMITE PER DENARO CONTANTE – LIBRETTI DI DEPOSITO (OLTRE LA QUALE SONO VIETATI – DECORRENZA 30 APRILE 2008)
Passa da 12.500 Euro a 5.000 Euro
3) ASSEGNI (DECORRENZA 30 APRILE 2008)
Anche per importi inferiori a 5.000 Euro, dovrà essere indicata la clausola “Non trasferibile”
Potranno essere richiesti alla Banca (per iscritto) assegni trasferibili, ma nella “girata” dovrà essere indicato il Codice fiscale del girante
4) SOPPRESSIONE UFFICIO ITALIANO CAMBI
Dal 1° Gennaio 2008 è nata l’UIF – Unità Informazione Finanziaria controllata dalla Banca D’Italia che sostituisce l’UIC.
5) SOGGETTI OBBLIGATI
Gli Articoli da 11 a 14 del Decreto 231 definiscono i soggetti obbligati e rispetto alla normativa precedente non sono più obbligati:
– Gli intermediari Finanziari Ex. Art 113 (Holding)
– Commercianti in Oro
– Case d’asta
La Circolare del Ministero dell’Economia del 19 Dicembre 2007 (NOTA DI CHIARIMENTI) ha confermato che:
per l’individuazione dei destinatari degli obblighi occorre fare riferimento unicamente ai soggetti indicati nelle varie categorie di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del Decreto;
6) REGISTRAZIONE ARCHIVIO UNICO INFORMATICO (AUI)
La registrazione dell’archivio dovrà essere regolamentata, per le diverse categorie di soggetti dalla Banca D’Italia, dal Ministero della Giustizia e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, con indicato ne:
ART 37 – Comma 7: La Banca d’Italia, d’intesa con le altre Autorita’ di vigilanza e sentita la UIF, emana disposizioni sulla tenuta dell’aui
ART 38 – Comma 7:Il Ministero della giustizia, sentiti gli ordini professionali, adotta disposizioni applicative del presente articolo.
ART 39 – Comma 4:Il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, sentite le associazioni di categoria, adotta specifiche tecniche del presente articolo, nonche’ del comma 3 dell’articolo 24.
7) ENTRATA IN VIGORE
Il decreto 231 è entrato in vigore il 29 Dicembre 2007.
Per quanto riguarda però la tenuta dell’archivio Unico Informatico, va considerato quanto indicato ne:
ART 66 – Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 37, comma 7, 38, comma 7, e 39, comma 4, sono emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
QUINDI FINO ALL’ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI REGOLAMENTI – PREVISTI ENTRO 18 MESI – RIMANGONO IN VIGORE LE NORME ABROGATE.
I Soggetti esclusi dal decreto 231, e cioè:
– Le Holding iscritte Ex Art. 113
– I Commercianti in Oro
– Le case d’asta
dovranno quindi continuare a registrare in AUI come previsto dal Decreto 56/2004 fino al momento in cui Banca D’Italia, Ministero delle Finanze, Della Giustizia e Dell’Interno non emetteranno i nuovi regolamenti attuativi.
Potete accedere alla Normativa completa cliccando qui
Inoltre, il 15 Gennaio è stato pubblicato un PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D’ITALIA, che riportiamo per i primi due articoli:
BANCA D’ITALIA PROVVEDIMENTO 21 DICEMBRE 2007
DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO ALLA BANCA D’ITALIA DELLE COMPETENZE E DEI POTERI DELL’UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI. (GU N. 12 DEL 15-1-2008)
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente provvedimento disciplina l”applicazione delle disposizioni emanate dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia in relazione alle funzioni trasferite ai sensi dell’art.62, comma 1, del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231.
2. All’Unita’ di informazione finanziaria si applicano, fino all’adozione di nuove disposizioni nel rispetto dell’autonomia e indipendenza dell’Unita’, le previgenti disposizioni dell’Ufficio italiano dei cambi, secondo quanto stabilito dall’art.7.
Art. 2. Atti normativi dell’Ufficio italiano dei cambi
1. Restano in vigore, in quanto non espressamente abrogati dalle presenti disposizioni, tutti i regolamenti, le circolari e ogni altro atto normativo adottati dall’Ufficio italiano dei cambi concernenti:
a) gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’art.106 del TUB;
b) i soggetti non operanti nei confronti del pubblico iscritti nell’apposita sezione dell’elenco generale di cui all’art.113 del TUB;
c) le agenzie di prestito su pegno di cui all’art.155, comma 3, TUB;
d) i confidi di cui all’art.155, comma 4, TUB;
e) i cambiavalute di cui all’art.155, comma 5, TUB;
f) i soggetti diversi dalle banche che, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti, ai sensi dell’art.155, comma 6, TUB;
g) i mediatori creditizi di cui all’art.16 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
h) gli agenti in attivita’ finanziaria di cui all’art.3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
i) gli esercenti in via professionale il commercio di oro, di cui all’art.1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n.7.
RIEPILOGO PER LE HOLDING EX ART 113
a) Il Decreto 231 NON inserisce le holding nei soggetti obbligati, quindi si deduce che non dovrebbero più tenere l’archivio
b) Rimangono comunque in vigore le disposizioni abrogate fino alla pubblicazione dei nuovi regolamenti (entro 18 mesi)
c) La Banca d’Italia, in contrasto con in decreto, elenca precisamente questi soggetti tra quelli tenuti a rispettare la normativa dell’ufficio cambi (che in questo provvedimento NON viene abrogata).
ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA, LA NOSTRA SCELTA NON PUÒ CHE ESSERE QUELLA DI CONSIGLIARE AI NOSTRI CLIENTI DI CONTINUARE A REGISTRARE IN AUI,
come si è sempre fatto, fino a quando non si avranno i nuovi regolamenti attesi da quattro enti diversi, e nel rispetto del provvedimento della Banca d’Italia.
Ricordiamo che i Regolamenti attuativi del Decreto 56/2004, previsti anch’essi entro 18 mesi, sono stati pubblicati 24 mesi dopo (a febbraio 2006) e nel caso del Decreto 231 non è uno solo ente che deve pronunciarsi, ma ben quattro (Banca D’Italia, Ministero delle Finanze, Della Giustizia, Dell’Interno).
DISDETTE PROGRAMMA GAIA
I clienti che avessero disdetto la licenza GAIA alla luce della nostra comunicazione del 18 Dicembre possono annullare la disdetta spedendo una nuova email (cliccando qui).