PROSSIMA SCADENZA SPESOMETRO 2017
Provvedimento 5 febbraio 2018 n. 29190
E’ in scadenza il prossimo 6 Aprile la comunicazione dello Spesometro 2017 (DATI FATTURA) per i dati del secondo semestre 2017.
SOGGETTI OBBLIGATI
- imprese individuali, imprese familiari, aziende coniugali (NO regime dei minimi e NO regime forfettario);
- professionisti anche in forma associata;
- imprese agricole in regime di esonero IVA;
- società di persone;
- società di capitali, società cooperative;
- curatori fallimentari per conto della società fallita o posta in liquidazione coatta amministrativa;
- stabili organizzazioni;
- società estere per operazioni effettuate nel territorio italiano;
- soggetti identificati in Italia o che operano mediante un rappresentante fiscale.
DATI DA COMUNICARE
Con lo spesometro dovranno essere comunicate tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva, ovvero:
- fatture emesse a prescindere se siano annotate nel registro dei corrispettivi;
- fatture d’acquisto (anche quelle di contribuenti in regime dei minimi e forfettario);
- bollette doganali;
- note di variazione
Lo spesometro semestrale dovrà contenere i dati in modalità analitica, ovvero indicando separatamente i dati delle singole operazioni.
Per quanto riguarda le mini-fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente è facoltà del contribuente trasmettere i dati del documento riepilogativo (TIPO DOCUMENTO TD12).
SANZIONI
Le sanzioni che si applicano in caso di omessa o errata trasmissione dei dati dello spesometro vanno da un minimo di 2 euro per ciascuna fattura non comunicata correttamente ad un massimo di 1.000 euro a trimestre.
Si può beneficiare della riduzione delle sanzioni a 500 euro in caso di comunicazione dei dati entro 15 giorni dalla scadenza originaria.
Attenzione: eventuali errori, omissioni o dati incompleti relativi allo spesometro del primo semestre 2017 non saranno sanzionati in caso di invio correttivo entro il 6 aprile 2018.
PROGRAMMA DATIFAT
Nel tracciato XML per la comunicazione dai DATI FATTURA è stato aggiunto il TIPO DOCUMENTO TD12 = DOCUMENTO RIEPILOGATIVO.
Tutto il resto rimane invariato, come sembra invariato anche il programma di controllo sul sito dell’Agenzia.
Riteniamo quindi di non dover aggiornare il programma DATIFAT: in caso di documenti riepilogativi (previsti per le fatture inferiori a 300 Euro) basterà l’indicazione del tipo documento TD12, come scritto.