19 Marzo, 2018

PROSSIMA SCADENZA SPESOMETRO 2017

 

Provvedimento 5 febbraio 2018 n. 29190

 

E’ in scadenza il prossimo 6 Aprile la comunicazione dello Spesometro 2017 (DATI FATTURA) per i dati del secondo semestre 2017.

 

SOGGETTI OBBLIGATI

  • imprese individuali, imprese familiari, aziende coniugali (NO regime dei minimi e NO regime forfettario);
  • professionisti anche in forma associata;
  • imprese agricole in regime di esonero IVA;
  • società di persone;
  • società di capitali, società cooperative;
  • curatori fallimentari per conto della società fallita o posta in liquidazione coatta amministrativa;
  • stabili organizzazioni;
  • società estere per operazioni effettuate nel territorio italiano;
  • soggetti identificati in Italia o che operano mediante un rappresentante fiscale.

 

DATI DA COMUNICARE

Con lo spesometro dovranno essere comunicate tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva, ovvero:

  • fatture emesse a prescindere se siano annotate nel registro dei corrispettivi;
  • fatture d’acquisto (anche quelle di contribuenti in regime dei minimi e forfettario);
  • bollette doganali;
  • note di variazione

Lo spesometro semestrale dovrà contenere i dati in modalità analitica, ovvero indicando separatamente i dati delle singole operazioni.

Per quanto riguarda le mini-fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente è facoltà del contribuente trasmettere i dati del documento riepilogativo (TIPO DOCUMENTO TD12).

SANZIONI

Le sanzioni che si applicano in caso di omessa o errata trasmissione dei dati dello spesometro vanno da un minimo di 2 euro per ciascuna fattura non comunicata correttamente ad un massimo di 1.000 euro a trimestre.

Si può beneficiare della riduzione delle sanzioni a 500 euro in caso di comunicazione dei dati entro 15 giorni dalla scadenza originaria.

 

Attenzione: eventuali errori, omissioni o dati incompleti relativi allo spesometro del primo semestre 2017 non saranno sanzionati in caso di invio correttivo entro il 6 aprile 2018.

 

PROGRAMMA DATIFAT

Nel tracciato XML per la comunicazione dai DATI FATTURA è stato aggiunto il TIPO DOCUMENTO TD12 = DOCUMENTO RIEPILOGATIVO.

Tutto il resto rimane invariato, come sembra invariato anche il programma di controllo sul sito dell’Agenzia.

 

Riteniamo quindi di non dover aggiornare il programma DATIFAT: in caso di documenti riepilogativi (previsti per le fatture inferiori a 300 Euro) basterà l’indicazione del tipo documento TD12, come scritto.