DECRETO 17 febbraio 2009 , n. 29
Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
in vigore dal prossimo 18 Aprile 2009.
9 APRILE 2009
Il testo riguarda tutti gli intermediari finanziari regolamentando le diverse categorie: questa email vuole essere una precisazione per gliINTERMEDIARI HOLDING EX ART. 113, anche in seguito alla pubblicazione sulla stampa nazionale di articoli – a nostro parere – poco chiari.
CAPO II
Sezioni dell’elenco generale
Art. 12. Soggetti non operanti nei confronti del pubblico
Comma 3
In deroga ai commi precedenti, l’attivita’ di assunzione di partecipazioni rileva ai fini dell’iscrizione solo se svolta congiuntamente ad altra attivita’ finanziaria nei confronti delle partecipate.
Questo comma precisa che le holding che hanno come unica attività l’acquisizione di partecipazione possono NON iscriversi all’albo.
Ne consegue che le Holding che hanno UNA QUALSIASI ALTRA ATTIVITA’ (ad esempio: finanziamento soci, finanziamento a controllata, garanzie, crediti di firma, prestiti su pegno) continuano ad avere l’obbligo di registrazione.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 23. Disposizioni transitorie e finali
Comma 4
La Banca d’Italia determina le modalità per la cancellazione dall’apposita sezione dell’elenco generale di cui all’articolo 113 del Testo unico dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano attivita’ di assunzione di partecipazioni senza svolgere congiuntamente altra attivita’ finanziaria nei confronti delle proprie partecipate, secondo quanto previsto dall’articolo 12, comma 3, del presente decreto.
Questo comma annuncia disposizioni che dovranno essere emesse da Banca d’Italia per la cancellazione delle Holding che NON hanno altra attività che le partecipazioni. Al momento quindi non sappiamo con precisione cosa questo tipo di intermediari siano chiamati a fare per essere cancellati dall’albo ed eventualmente dall’Anagrafe Tributaria (cui il decreto NON fa riferimento).
Quindi in ogni caso si dovranno attendere le disposizioni di Banca d’Italia.