Provvedimento 105953 8 agosto 2014
COMUNICAZIONE PEC PROFEESSIONISTI E ALTRI SOGGETTI
Gentili Clienti,
come noto in data 8 Agosto 2014 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento 105953 (testo completo)
Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dall’articolo 9, comma 1, lettera b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, riguardanti le modalità e i termini relativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l’estero, sui rapporti ad esse collegate e sull’identità dei relativi titolari.
In sintesi, viene rivista la normativa per il MONITORAGGIO FISCALE, e per i dati dal 2014 in avanti si dovrà usare SID per le comunicazioni annuali (pagina ufficiale)
Oltre alle novità riguardanti il MONITORAGGIO FISCALE, il provvedimento in oggetto prevede che TUTTI I SOGGETTI obbligati alla normativa antiriciclaggio (Decreto 231, artt 11, 12, 13, 14 – Qui il dettaglio) siano obbligati:
1) a comunicare il proprio indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) all’Agenzia Delle Entrate
2) a rispondere ad eventuali richieste di indagine finanziaria riguardante i titolari effettivi delle operazioni intercorse con l’estero o rapporti ad esse collegati.
All’articolo 6 del Provvedimento viene indicato COME comunicare la PEC per i soggetti obbligati:
6.2 Entro il 31 ottobre 2014, i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 comunicano all’Agenzia delle Entrate, per l’inserimento delle caselle di posta elettronica certificata nel registro degli indirizzi elettronici di cui al punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005, il proprio indirizzo di PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisco on line, secondo quando specificato nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e nel decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni, nonché nei relativi allegati. La comunicazione della casella di posta elettronica certificata è effettuata utilizzando il tracciato di cui all’allegato n. 5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2005.
In sostanza è possibile utilizzare il nostro programma gratuito COMUPEC.
Essendo il tracciato del 2005 evidentemente non adeguato alla definizione dei nuovi soggetti , abbiamo chiesto dettagli all’Agenzia delle Entrate: ci hanno promesso dei chiarimenti che ad oggi non abbiamo ancora letto.
Ci è stata però fornita una indicazione importante:
I SOGGETTI IL CUI INDIRIZZO PEC E’ GIA’ PRESENTE NELL’ARCHIVIO
INI-PEC del Ministero dello Sviluppo Economico (sito ufficiale)
NON DEVONO FARE ULTERIORI COMUNICAZIONI.
Come previsto dal Decreto 19 Marzo 2013 (Articolo 4 e 5) il caricamento iniziale dei dati in questo elenco è stato e rimane a carico degli Ordini Professionali per i professionisti e di InfoCamere per le Imprese.
Vi consigliamo quindi di cercare il vostro indirizzo PEC utilizzando le pagine di ricerca del sito:
e comunicare la PEC con ComuPEC solo se ASSENTI.
Ricordiamo che la scadenza per la comunicazione è il 31 OTTOBRE 2014.
Rimaniamo comunque in attesa dei chiarimenti promessi dall’Agenzia Delle Entrate.