Provvedimento Banca d’Italia 14 Maggio 2009
1 Luglio 2009
Il provvedimento fa seguito al
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIARI FINANZIARI DI CUI AGLI ARTICOLI 106, 107, 113 E 155, COMMI 4 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385, IN VIGORE DAL 18 APRILE 2009.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 23. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
COMMA 4 LA BANCA D’ITALIA DETERMINA LE MODALITÀ PER LA CANCELLAZIONE DALL’APPOSITA SEZIONE DELL’ELENCO GENERALE DI CUI ALL’ARTICOLO 113 DEL TESTO UNICO DEI SOGGETTI CHE, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, ESERCITANO ATTIVITA’ DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI SENZA SVOLGERE CONGIUNTAMENTE ALTRA ATTIVITA’ FINANZIARIA NEI CONFRONTI DELLE PROPRIE PARTECIPATE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 12, COMMA 3, DEL PRESENTE DECRETO.
Questo comma annuncia disposizioni che dovranno essere emesse da Banca d’Italia: il provvedimento del 14 maggio sono appunto queste disposizioni per la cancellazione delle Holding che NON hanno altra attività che le partecipazioni.
TERMINI PER LA CANCELLAZIONE
come previsto dall’art. 15 comma 4, le Holding hanno 120 gg dalla entrata in vigore del provvedimento per procedere alla cancellazione.
Il provvedimento è stato pubblicato il 20 Giugno 2009, quindi il termine è il 20 Ottobre 2009.
scarica il testo completo del decreto