21 Marzo, 2008

Ministero Economia e Finanze – Circolare 49 del 17 Marzo 2008

Articolo 49 (Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore) del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2007 – Supplemento ordinario, n. 268 – Attuazione della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

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21 MARZO 2008

I principali chiarimenti 
Il Contante
Dal 30 aprile si abbassa a 5.000 Euro la soglia per qualsiasi pagamento in contanti.

Gli assegni
Dal 30 aprile gli assegni “liberi” saranno emessi solo per importi sotto i 5mila euro. Si potranno ancora incassare i titoli trasferibili emessi prima del 30 aprile per somme sotto i 12.500 euro
Non occorre disfarsi dei vecchi carnet. Le scorte giacenti in posta o banca potranno essere usate anche dopo il 29 aprile, barrando il limite di 12.500 euro e inserendo la non trasferibilità. Ammesso anche l’uso dei moduli già a disposizione dei clienti, nel rispetto dei nuovi limiti
Gli assegni «a me medesimo» potranno essere emessi per qualsiasi somma, ma solo incassati da chi li emette. Sui moduli “liberi” già in circolazione ma usati dopo il 29 aprile non si paga il bollo di 1,5 euro. Nella girata va indicato il codice fiscale del girante: se questo manca o è errato, l’assegno non può essere incassato

I libretti al portatore
Per i libretti al portatore emessi prima del 30 aprile e presentati in seguito per l’incasso, il cessionario deve autocertificare il trasferimento. Oppure il cedente, entro 30 giorni dalla richiesta di incasso, deve dichiarare all’intermediario l’avvenuto passaggio del libretto

I money transfer
Il divieto di trasferire somme da 2mila euro in su vale solo per l’invio di fondi. La soglia per valutare l’operazione frazionata resta a 5mila euro

Le sanzioni
La violazione delle norme sulla circolazione degli assegni o dei libretti al portatore non ostacola l’incasso. L’infrazione sarà comunicata dall’intermediario al ministero dell’Economia che applicherà la sanzione dall’1 al 40% dell’importo per gli assegni e dal 10 al 20% del saldo per i libretti. Nelle ipotesi di «check truncation», la comunicazione può essere fatta solo dalla banca negoziatrice se la banca trattaria è certa che la banca negoziatrice abbia adempiuto