MONITORAGGIO FISCALE
Provvedimento 105953 8 agosto 2014
Gentili Clienti,
L’estensione dei soggetti obbligati, come previsto dall’Articolo 1 del Provvedimento, riguarda TUTTI i soggetti obbligati alla normativa dell’Adeguata verifica (Decreto 231/2007):
1. Soggetti destinatari delle richieste di informazioni
1.1. Sono destinatari delle richieste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall’articolo 9,
comma 1, lett. b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, gli intermediari finanziari indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
1.2. Sono destinatari delle richieste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall’articolo 9,
comma 1, lett. b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i professionisti, i revisori contabili e gli altri soggetti di cui, rispettivamente, agli articoli 12, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo.
COMUNICAZIONE DELLA PEC (Posta Elettronica Certificata)
6. Modalità tecniche di trasmissione delle richieste e delle risposte
6.1 Le richieste e le risposte sono effettuate utilizzando il sistema di PEC, in
conformità delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68 e alle regole tecniche di attuazione di cui al decreto del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005.
6.2 Entro il 31 ottobre 2014, i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 comunicano all’Agenzia delle Entrate, per
l’inserimento delle caselle di posta elettronica certificata nel registro degli indirizzi
elettronici di cui al punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005, il proprio indirizzo di
PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisco on line, secondo quando specificato nel decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e nel decreto 31 luglio 1998 e
successive modificazioni, nonché nei relativi allegati. La comunicazione della casella di
posta elettronica certificata è effettuata utilizzando il tracciato di cui all’allegato n. 5 del
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2005.
Per comunicare la PEC è a vostra disposizione il programma COMUPEC (scaricabile qui)
ATTENDIAMO I CHIARIMENTI PROMESSI DA AGENZIA DELLE ENTRATE
– per la corretta compilazione del tracciato Comupec (non sono previsti i codici nella tabella soggetti per i nuovi soggetti obbligati)
– per la conferma dell’obbligatorietà della comunicazione della PEC da parte dei Professionisti