6 Ottobre, 2014

MONITORAGGIO FISCALE

Provvedimento 105953 8 agosto 2014 

 

Gentili Clienti,

 

L’estensione dei soggetti obbligati, come previsto dall’Articolo 1 del Provvedimento, riguarda TUTTI i soggetti obbligati alla normativa dell’Adeguata verifica (Decreto 231/2007):

 

1. Soggetti destinatari delle richieste di informazioni
1.1. Sono destinatari delle richieste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall’articolo 9,
comma 1, lett. b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, gli intermediari finanziari indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

 

1.2. Sono destinatari delle richieste di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come sostituito dall’articolo 9,
comma 1, lett. b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti  esercenti attività finanziaria di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i professionisti, i revisori contabili e gli altri soggetti di cui, rispettivamente, agli articoli 12, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo.

 

COMUNICAZIONE DELLA PEC (Posta Elettronica Certificata)

 

6. Modalità tecniche di trasmissione delle  richieste e delle risposte  
6.1  Le  richieste  e  le  risposte  sono  effettuate  utilizzando  il  sistema  di  PEC,  in
conformità delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005,  n.  68  e  alle  regole  tecniche  di  attuazione  di  cui  al  decreto  del  Ministro  per
l’innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005.    

 

6.2 Entro il 31 ottobre 2014, i soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto
legislativo  21  novembre  2007,  n.  231  comunicano  all’Agenzia  delle  Entrate,  per
l’inserimento  delle  caselle  di  posta  elettronica  certificata  nel  registro  degli  indirizzi
elettronici di cui al punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005, il proprio indirizzo di
PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisco on line, secondo quando specificato nel decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322  e  nel  decreto  31  luglio  1998  e
successive  modificazioni,  nonché  nei  relativi  allegati.  La  comunicazione  della  casella  di
posta  elettronica  certificata  è  effettuata  utilizzando  il  tracciato  di  cui  all’allegato  n.  5  del
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2005.

 

 Per comunicare la PEC è a vostra disposizione il programma COMUPEC (scaricabile qui)

 

ATTENDIAMO I CHIARIMENTI PROMESSI DA AGENZIA DELLE ENTRATE

 

– per la corretta compilazione del tracciato Comupec (non sono previsti i codici nella tabella soggetti per i nuovi soggetti obbligati)

 

– per la conferma dell’obbligatorietà della comunicazione della PEC da parte dei Professionisti