25 Maggio, 2010

Provvedimento Banca d’Italia 23 dicembre 2009

pubblicato in G.U. n.102 del 04/05/2010

in vigore dall’ 1 Giugno 2010

Riepiloghiamo le principali novità del provvedimento.

1) Elenco tipo Operatore
2) Elenco Causali
3) Elenco Rami attività Economica
4) Abolizione Tipo Legame “Legale Rappresentante”
5) Abolizione Bonifici semplificati
6) Identificazionee Registrazione del Titolare Effettivo
7) Identificazione e Registrazione del Beneficiario Effettivo
8) Registrazioni in capo alla società “prodotto”
9) Conferma soglia operazioni

1) ELENCO TIPO OPERATORE

La tabella degli intermediari finanziari è stata parzialmente ricodificata: il precedente codice “11- INTERMEDIARI FINANZIARI” che raggruppava gli iscritti art 113, 106, 107, 155 commi 4 e 5 ora è stato variato in “11 – INTERMEDIARI ISCRITTI ART.107”.

I nuovi valori previsti dal Provvedimento sono i seguenti:

13 – INTERMEDIARI ISCRITTI ART.106
16 – SOGGETTI ISCRITTI ART.155 COMMA 4 (CONFIDI)
17 – SOGGETTI ISCRITTI ART. 155 COMMA 5 (CAMBIAVALUTE)

Pertanto gli intermediari sopra elencati che a tutt’oggi rientrano nel vecchio codice 11 ma non sono iscritti art. 107 devono necessariamente modificare la propria tipologia nella tabella “TIPO OPERATORE”. Resta inteso che la suddetta variazione non comporterà né la modifica né la perdita dei dati precedentemente inseriti in AUI, e storicizzati con le vecchie codifiche.

Sono stati altresì codificati i nuovi obbligati alla tenuta dell’AUI, non previsti nei precedenti Decreti:

14 – SOCIETÀ DI REVISIONE – ALBO SPECIALE ART.161
15 – OPERATORI CHE OFFRONO PER VIA TELEMATICA GIOCHI, SCOMMESSE O CONCORSI CON VINCITE IN DENARO
18 – CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Per gli intermediari di tipo 14 (Società di revisione iscritti albo speciale art. 161) L’Unita di Informazione Finanziaria non ha ancora previsto le causali analitiche da utilizzare, in quanto non certa dell’obbligo di tenuta dell’AUI da parte di questa tipologia: la problematica è a tutt’oggi al vaglio della UIF stessa.

2) ELENCO CAUSALI

È stata variata la tabella delle causali analitiche, con particolare rilievo per la causale U2, che resta in vigore SOLO per Banche e Poste Italiane Spa.

Di conseguenza tutti gli altri intermediari finanziari sono chiamati a non utilizzare a partire dall’entrata in vigore del Provvedimento la causale U2 ed a scegliere, tra quelle previste per ogni tipologia, quella più descrittiva e consona alla finalità dell’operazione. Si rammenta che la causale U2 viene comunque mantenuta sull’AUI degli intermediari diversi da Banche e Poste per salvaguardare la storicità delle registrazioni precedenti all’entrata in vigore del Provvedimento.

3) ELENCO RAMI ATTIVITÀ ECONOMICA

Gli intermediari obbligati a trasmettere alla UIF i dati aggregati con cadenza mensile e cioè:

–    Banche
–    Poste Italiane S.p.A.
–    Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
–    Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)
–    Società di Gestione del Risparmio (SGR)
–    Società di investimento a capitale variabile (SICAV)
–    Imprese di assicurazione
–    Società Fiduciarie
–    Intermediari abilitati iscritti nell’elenco speciale art. 107

devono procedere alla ricodifica dell’attività economica della clientela in base alla nuova tabella ATECO che sostituisce i RAMI di attività (RAE) attualmente in vigore.
La procedura di aggiornamento automatico crea una lista dei soggetti a cui è attribuito un codice attività: questo documento potrà essere utile in sede di ricodifica. L’archivio è salvato in C: con il nome: LISTA_CONTROLLO_RAMO_SOGGETTI.TXT

4) ABOLIZIONE TIPO LEGAME “LEGALE RAPPRESENTANTE”

È stata abolita la possibilità di indicare nel campo di legame tra SOGGETTO e FIRMATARIO il codice “1 – LEGALE RAPPRESENTANTE”: il campo resta comunque visibile in archivio per la visualizzazione delle operazioni pregresse. Su consiglio dell’Unità di Informazione Finanziaria si invitano gli intermediari, in caso di dubbi, ad utilizzare la codifica “3 – DELEGATO”

5) ABOLIZIONE BONIFICI SEMPLIFICATI

Il precedente Decreto (142/2006) aveva introdotto la possibilità di inserire i cosiddetti “bonifici semplificati” (tipi operazione 18 e 19), senza cioè l’indicazione della controparte e dell’intermediario che interviene nella transazione. Il legislatore ha rilevato che utilizzando detto metodo si causava un’interruzione della tracciabilità dei flussi finanziari, rendendo vano lo scopo della normativa.

Il Provvedimento di cui in oggetto ristabilisce per TUTTI gli intermediari l’obbligo di registrare i bonifici in forma completa (TIPO OPERAZIONE 11 O 12), con l’indicazione dell’eventuale ordinante/beneficiario e  dell’intermediario bancario che ha agito da tramite nell’operazione.

6) IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il titolare effettivo è la persona o le persone fisiche che in ultima istanza detengono o controllano il cliente “soggetto”. Se si rileva la presenza di un “titolare effettivo” gli intermediari dovranno inserire un’apposita registrazione (tipo operazione 50) per “collegare” il cliente soggetto intestatario del rapporto e la/e persona/e che ne detengono la titolarità, indicando nel campo “tipo legame” la nuova codifica “6 – TITOLARE EFFETTIVO”. La registrazione di cui sopra, riferendosi ad un legame di tipo anagrafico, va inserita UNA sola volta per definire il legame, e NON al compimento di ogni movimentazione di mezzi di pagamento.

ATTENZIONE: Ricordiamo che il Provvedimento in questione riguarda ESCLUSIVAMENTE gli Intermediari Finanziari: per gli OPERATORI NON FINANZIARI ed i PROFESSIONISTI non è stata a tutt’oggi effettuata alcuna pubblicazione ufficiale. Alla luce della normativa comune, che obbliga TUTTE le tipologie di obbligati all’identificazione del Titolare Effettivo, STAR Infostudio ha previsto la possibilità di censire e registrare questa nuova figura anche per gli Operatori ed i Professionisti, in attesa di promulgazione del decreto e delle disposizioni attuative.

7) IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEL BENEFICIARIO/ORDINANTE EFFETTIVO

Sono state previste specifiche modalità di registrazione per le operazioni disposte da soggetti intestatari di rapporti continuativi, ma eseguite per conto di “terzi”, denominati ordinanti o beneficiari effettivi. Il Provvedimento in oggetto prevede il censimento e la registrazione dei dati identificativi dei menzionati soggetti “terzi”.

A titolo di esempio riportiamo alcune possibilità di registrazioni contenenti un beneficiario o un ordinante effettivo:

ESEMPI DI ORDINANTE EFFETTIVO

La Fiduciaria XX che detiene un mandato fiduciario di BIANCHI ordina alla propria banca di disporre un bonifico a ROSSI. La banca esecutrice registra nel proprio AUI le seguenti informazioni:

causale: bonifico in partenza
soggetto: Fiduciaria XX
controparte: ROSSI
intermediario della controparte: banca di ROSSI destinataria dei fondi
ordinante effettivo: il/gli intestatari del mandato fiduciario (BIANCHI)

oppure:

società “tesoriera” del gruppo (che effettua cioè incassi e pagamenti per conto delle altre società del  gruppo) ordina alla propria banca di disporre un bonifico alla società ALFA per conto della società BETA (appartenente al medesimo gruppo della “tesoriera”). La banca esecutrice registra nel proprio AUI le seguenti informazioni:

causale: bonifico in partenza
soggetto: società “tesoriera”
controparte: ALFA
intermediario della controparte: banca di ALFA destinataria dei fondi
ordinante effettivo: BETA

ESEMPI DI BENEFICIARIO EFFETTIVO:

La fiduciaria XX che detiene un mandato fiduciario di BIANCHI riceve dalla propria banca un bonifico da parte di  ROSSI. La banca ricevitrice registra nel proprio AUI le seguenti informazioni:

causale: bonifico in arrivo
soggetto: società fiduciaria XX
controparte: ROSSI
intermediario della controparte: banca di partenza del bonifico fatto da ROSSI
effettivo: il/gli intestatari del mandato fiduciario (BIANCHI)

oppure:

la società “tesoriera” del gruppo (che effettua cioè incassi e pagamenti per conto delle altre società del   gruppo) riceve dalla propria banca un bonifico da parte della società ALFA da destinarsi alla società BETA (appartenente al medesimo gruppo della “tesoriera”). La banca ricevitrice registra nel proprio AUI le seguenti informazioni:

causale: bonifico in arrivo
soggetto: società “tesoriera”
controparte: ALFA
intermediario della controparte: banca di partenza del bonifico fatto da ALFA
beneficiario effettivo: BETA

8) REGISTRAZIONi IN CAPO ALLE SOCIETÀ “PRODOTTO”

I regolamenti attualmente in vigore ed aboliti dal presente Provvedimento prevedevano, allo scopo di evitare duplicazioni di registrazioni, che le registrazioni dovevano essere inserite nell’AUI dell’intermediario che viene in contatto con la clientela (D.M. 197/91).
Di conseguenza la cosiddetta “società prodotto” era tenuta alla registrazione del rapporto continuativo stipulato con la clientela (ad esempio la società di assicurazione registrava la sottoscrizione della polizza) mentre la “società rete”(intermediario che riceve il pagamento del premio, da trasmettere alla società prodotto) incaricata dell’incasso registrava la ricezione del flusso monetario.
Per evitare la perdita di tracciabilità dei flussi finanziari il Provvedimento in oggetto stabilisce che sia il rapporto continuativo, sia la movimentazione dei mezzi di pagamento siano registrati unicamente dalla “società prodotto”, in quanto la “società rete” effettua l’incasso al solo scopo di trasmettere i fondi alla società prodotto stessa, e non ne detiene quindi l’effettiva disponibilità.

9) CONFERMA SOGLIA OPERAZIONI SOGGETTE A REGISTRAZIONE IN AUI

È stato confermato l’innalzamento a Euro 15.000 per le operazioni soggette alla registrazione in AUI: tutte le operazioni inferiori a tale soglia non vanno inserite in Archivio Unico, a meno che non siano parte di frazionamenti.